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Lunedì
10 maggio 2004
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Entro
il 34° giorno antecedente a quello della votazione devono
pervenire, al sindaco del comune, le domande di coloro che, pur
non partecipando direttamente alla competizione elettorale con
liste di candidati, intendono eseguire affissioni di propaganda
elettorale negli spazi di cui al secondo comma dell’art. 1 della
legge 4 aprile 1956, n. 212 [«Norme per la disciplina della
propaganda elettorale»] (Fiancheggiatori).
Affissioni propaganda elettorale indiretta. Le richieste possono
essere eseguite (e saranno eseguite) via fax, posta o brevi manu,
da associazioni a carattere nazionale o regionale (ad opera delle
Federazione regionale), ma sarebbe auspicabile che analoghe
domande pervenissero anche da associazioni locali ove presenti.
L’assegnazione degli spazi viene deliberata, secondo i Comuni,
talora previa riunione di rappresentanti delle associazioni
richiedenti (un rappresentante locale del partito deve rendersi
disponibile in tal caso a partecipare), e comunque con criteri
variabili secondo le tradizioni del Comune, in modo proporzionale
alle richieste pervenute, alla consistenza dei partiti di
riferimento (criterio non scritto, ma spesso applicato), oppure
infine (raro) in modo assolutamente paritario fra tutte le forze
politiche cui fanno riferimento le associazioni fiancheggiatrici.
Venerdì
14 maggio 2004, ore 8.00 (30° giorno antecedente a quello della
votazione)
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Inizio
della presentazione delle candidature alla carica di sindaco e
delle liste dei candidati alla carica di Consigliere per
l’elezione diretta del sindaco e del Consiglio comunale e per
l’elezione del Consiglio circoscrizionale presso la segreteria
del comune e delle candidature alla carica di presidente della
provincia e dei gruppi di candidati alla carica di Consigliere per
l’elezione diretta del presidente della provincia presso la
segreteria dell’Ufficio elettorale centrale, costituito presso
la Corte d’Appello o il Tribunale del capoluogo di provincia o,
in mancanza, presso il Tribunale della provincia più vicino al
capoluogo.
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Inizio
del divieto di alcune forme di propaganda elettorale. Inizio del
divieto di svolgere propaganda elettorale per mezzo di inserzioni
pubblicitarie su quotidiani o periodici, di spot pubblicitari e di
ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive.
Inizio della facoltà di tenere riunioni elettorali e comizi senza
il preventivo avviso al Questore della provincia.
Sabato
15 maggio 2004, ore 12.00 (29° giorno antecedente a quello
della votazione)
Domenica
16 maggio 2004, entro le ore 24.00 del 28° giorno antecedente a
quello della votazione
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Esame
ed approvazione, da parte della Commissione elettorale
circondariale, delle candidature e delle liste per l’elezione
del sindaco e del consiglio comunale; esame ed approvazione, da
parte dell’Ufficio elettorale centrale, delle candidature e dei
gruppi di candidati per l’elezione del presidente della
provincia e del consiglio provinciale. Tale termine è
improrogabile.
Lunedì
17 maggio 2004 , entro il 27° giorno antecedente a quello della
votazione
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Riunione
della Commissione elettorale circondariale e dell’Ufficio
elettorale centrale per udire, eventualmente, i delegati di lista
o di gruppo e per decidere sulle contestazioni effettuate in sede
di verifica delle candidature.
Mercoledì
19 maggio 2004 - Entro il 25° giorno antecedente a quello della
votazione
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Spedizione
agli elettori residenti all’estero – a cura dei comuni di
iscrizione elettorale, e con il mezzo postale più rapido – di
una cartolina-avviso, recante l’indicazione del tipo di elezione
e della data di votazione del primo turno e dell’eventuale
ballottaggio, e contenente avvertenze per il ritiro del
certificato elettorale.
Mercoledì
19 maggio - Lunedì 24 maggio 2004 - Tra il 25° e il 20° giorno
antecedenti a quello della votazione
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Sorteggio
– da parte della Commissione elettorale comunale, riunita in
pubblica adunanza, alla presenza dei rappresentanti di lista e dei
rappresentanti di candidato della prima sezione del comune, se
designati – di un numero di nominativi, compresi nell’albo
degli scrutatori, di cui all’art. 1 della legge 8 marzo 1989, n.
95, pari al numero di quelli occorrenti per la costituzione degli
Uffici elettorali di sezione.
Sabato
29 maggio 2004 - Dal 15° giorno antecedente a quello della votazione
sino alla chiusura delle operazioni di votazione
Sabato
29 maggio 2004 - Entro il 15° giorno antecedente a quello della
votazione
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Il
sindaco notifica l’avvenuta nomina a coloro che sono stati
sorteggiati scrutatori di seggio elettorale, per mezzo di un
ufficiale giudiziario o di un messo comunale. Entro 48 ore dalla
notifica della nomina, i sorteggiati devono comunicare
l’eventuale grave impedimento al sindaco, che, a sua volta,
provvede a sostituire gli impediti.
Martedì
8 giugno a Domenica 13 giugno 2004
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Dal
5° giorno antecedente a quello della votazione fino al giorno
della votazione compreso Periodo durante il quale gli Uffici
comunali restano aperti quotidianamente, anche nei giorni festivi,
almeno dalle ore 9 alle ore 17, ed il giorno della votazione dalle
ore 9 alle ore 22, per il compimento delle operazioni relative al
rilascio delle tessere elettorali non consegnati a domicilio e dei
duplicati. Gli elettori possono ritirare le tessere elettorali a
decorrere dal giovedì, ed i duplicati dal sabato precedenti le
elezioni.
Giovedì
10 giugno 2004 - Entro il 3° giorno antecedente a quello della
votazione
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Scadenza
del termine entro il quale gli elettori ricoverati nei luoghi di
cura e quelli detenuti, devono far pervenire, al sindaco del
comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di
esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza o di
detenzione.
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Trasmissione
da parte del sindaco al presidente di ogni sezione elettorale,
dell’elenco dei delegati autorizzati a designare, per
l’elezione diretta del sindaco e del Consiglio comunale, del
Consiglio circoscrizionale, e del presidente della provincia e del
Consiglio provinciale, i rappresentanti di lista e dei gruppi di
candidati presso ogni seggio e presso l’Ufficio centrale, anche
per l’eventuale turno di ballottaggio.
Venerdì
11 giugno 2004 - Entro il 2° giorno antecedente a quello
dell’inizio della votazione
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Presentazione,
al segretario comunale, degli atti di designazione dei
rappresentanti di lista e di gruppo per le elezioni comunali,
circoscrizionali e provinciali presso i singoli seggi e presso
l’Ufficio centrale, anche per l’eventuale turno di
ballottaggio. Decorso il termine anzidetto, la designazione può
essere comunicata direttamente ai Presidenti degli Uffici
elettorali il sabato mattina e purché prima dell’inizio delle
operazioni di votazione (entro le ore 15.00).
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Scadenza
del termine entro il quale il sindaco del comune, nelle cui liste
elettorali sono iscritti gli elettori che chiedono di votare nel
luogo di cura o di detenzione, deve:
- includere i nominativi degli elettori richiedenti negli elenchi
da consegnare ai presidenti delle sezioni elettorali;
- rilasciare, ai richiedenti, un’attestazione dell’avvenuta
inclusione negli elenchi suddetti.
Venerdì
11 Sabato 12 e Domenica 13 giugno 2004
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Nel
giorno antecedente e nei giorni della votazione Divieto di
effettuare:
- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o
indiretta, in luoghi pubblici od aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri, e
di manifesti di propaganda elettorale;
- la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda
elettorale.
Sabato
12 giugno 2004 - Giorno dell’inizio della votazione
Domenica
13 giugno 2004 - Giorno della votazione
Domenica
20 giugno 2004 - Entro la domenica successiva alle votazioni
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I
candidati alla carica di sindaco (esclusivamente nei comuni con più
di 15.000 abitanti) e di presidente della provincia, ammessi alla
votazione di ballottaggio, hanno facoltà di dichiarare il
collegamento con ulteriori liste o gruppi di candidati, rispetto a
quelle/i con cui è stato effettuato il collegamento al primo
turno.
Giovedì
24 giugno 2004 - Entro il 3° giorno antecedente la votazione
dell’eventuale turno di ballottaggio
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Scadenza
del termine entro il quale gli elettori, ricoverati nei luoghi di
cura e i detenuti, devono far pervenire, al sindaco del comune
nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di
esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza o di
detenzione.
Venerdì
25 Sabato 26 e Domenica 27 giugno 2004 - Giorno antecedente a quello
dell’inizio della votazione del turno di ballottaggio
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Inizio
del divieto di effettuare, nel giorno precedente ed in quello
stabilito per la votazione di ballottaggio:
- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o
indiretta, in luoghi pubblici od aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri, e
di manifesti di propaganda elettorale;
- la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda
elettorale.
Le operazioni di scrutinio si svolgono, sia per il primo turno che
per l’eventuale turno di ballottaggio, a partire dalla chiusura
del seggio la domenica. In caso di contemporaneità di elezioni
comunali ed elezioni provinciali, si specifica che lo scrutinio
per l’elezione del consiglio comunale viene rinviato a subito
dopo il compimento di quello per l’elezione del consiglio
provinciale (art. 26, primo comma, n. 2, Legge 122/1951).
fonte: www.ecologia.it
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