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Post-terremoto. L’articolo 3 colma alcune delle lacune esistenti Agevolazioni fiscali e contributive: il testo integrale dell’ordinanza |
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“1. I commi 2 e 3 dell’articolo 21 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3559 del 27 dicembre 2006 sono così sostituiti. 2. Il termine del 31 dicembre 2006 previsto dall’articolo 3 dell’ordinanza di protezione ciile n. 3496 del 2006, così come modificata e integrata dall’ordinanza di protezione civile n. 3507 del 2006 è differito al 31 dicembre 2007. 3. La riscossione dei contributi e premi non corrisposta per effetto della sospensione di cui al comma 2 avverrà mediante 24 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2008. 2. Nell’ambito delle sospensioni contributive di cui all’articolo 3 dell’ordinanza di protezione civile n. 3496 sono ricompresi anche i lavoratori autonomi”.
Queste dunque le misure ricomprese nella nuova ordinanza che ora saranno attentamente valutate dagli enti previdenziali e dai commercialisti che da oltre quattro anni lavorano alle disposizioni del Governo per le aree terremotate.
Agevolazioni fiscali e contributive per i Comuni più colpiti dal terremoto del 2002: un lavoratore Fiat di Bonefro desidera ringraziare l’onorevole Giuseppe Astore per l’opera svolta in questi mesi in Parlamento riguardo la causa del sisma e i problemi dei cittadini connessi. “Un grazie particolare va all’onorevole Astore - dice il cittadino - per l’impegno profuso nell’aggiustamento dell’ordinanza sui benefici di contributi e tributi che mette chiarezza e nello stesso tempo rende giustizia sia ai lavoratori impiegati fuori dall’area del cratere, sia alle imprese. Grazie all’onorevole per il suo impegno nel cercare fondi in Parlamento - conclude il dipendente Fiata - la sua non è una politica di chiacchiere ma di fatti. Grazie ancora”. |
articoli di Fabrizio Occhionero dal quotidiano "Il Quotidiano del Molise", 14/15 febbraio 2007 |
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