Santa Croce di Magliano, mercoledì 31 ottobre 2007

     

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31 ottobre 2002 - 31 ottobre 2007


Il fallimento del 'modello Molise' e la Corte dei Conti


 

di MICHELE PETRAROIA*

Perché dopo cinque anni il Modello Molise ha fallito ? Come mai ci sono tanti ritardi nella ricostruzione delle case e delle scuole ? Perché centinaia di famiglie sono ancora nelle casette di legno e altre centinaia sono in sistemazioni provvisorie ?

Il territorio non è stato messo in sicurezza. Gli incentivi per la ripresa economica sono stati dispersi in un’area molto più vasta di quella interessata e in gran parte ancora non sono stati erogati. Secondo alcuni amministratori il 31.10.2002 non ci fu un terremoto ma hanno dichiarato a gran voce sulla stampa locale e nazionale che il crollo della scuola è imputabile a errori umani. Sarebbe crollata anche con una nevicata più abbondante. Gli stessi amministratori, con scarsa coerenza, dopo qualche settimana inveiscono contro il Governo che non eroga i fondi necessari per completare la ricostruzione.

Una confusione inenarrabile che sancisce il clamoroso fallimento del metodo inventato da Silvio Berlusconi e che ha visto il Molise quale capro espiatorio. In Umbria dopo 5 anni con un numero maggiore di evacuati e sfollati era stata completata la ricostruzione della prima casa per tutti senza esautorare le amministrazioni locali, senza commissari delegati e con incentivi per la ripresa economica in gran parte stanziati. Non ci furono errori sugli sgravi dei tributi e dei contributi. E chiunque può andare a verificare quel Modello d’intervento sicuramente più efficace e meno discrezionale.

L’intuizione di Berlusconi è servita a Michele Iorio per rivincere le elezioni regionali accentrando su di sé un potere enorme, ma non ha aiutato i terremotati che aspettano di tornare in una casa sicura dopo cinque anni nè ha consentito di disporre di scuole sicure in diversi comuni dove le lezioni proseguono nei prefabbricati a partire dalla stessa S.Giuliano di Puglia.

Il Governo Prodi è intervenuto tardi sul problema e malgrado il chiaro fallimento della gestione commissariale, solo a maggio 2007, ha istituito e inviato una Commissione d’Inchiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri per accertare come sono stati spesi i fondi assegnati. E solo il 5 luglio 2007 è stata emanata l’Ordinanza n.3600 del Presidente del Consiglio con cui all’art.1 comma 2 viene disposto il commissariamento di Michele Iorio con l’obbligo di agire d’intesa col Ministro delle Infrastrutture per ogni ulteriore iniziativa o azione.

E per non rimanere fermi in un silenzio pesante ho inoltrato un esposto alla Corte dei Conti perché venga accertato che fine hanno fatto i circa 8 milioni di euro di fondi ex-art.15 per la ripresa post-terremoto stanziati per l’acquisto di una nave ( ? ) dopo che prima il TAR Molise e poi il Consiglio di Stato hanno annullato tutti gli atti. Ma è notorio che in Molise alcune sentenze si rispettano e altre si interpretano.

*capogruppo Ds Regione Molise


ECC.MA PROCURA GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI DELLA REGIONE MOLISE

Il sottoscritto Michele Petraroia, nato a Campobasso il 24/12/1962 e residente in Campodipietra alla C/da Testara n. 3, in qualità di Consigliere Regionale del Molise

PREMESSO

- che con delibera n. 927 del 04/07/2005 la Giunta Regionale del Molise dava esecuzione all’Azione 6.1.4 “Reti marittime” volta alla creazione di un sistema di collegamento veloce dal porto di Termoli ai porti croati di Spalato, Ploce, e Dubrovnik, finalizzato all’incremento dei flussi commerciali e turistici all’interno della Regione;
- che la predetta operazione, che prevedeva un costo totale di Euro 15.900.000,00, stabiliva che l’intervento sarebbe stato realizzato attraverso una società di trasporti pubblico-privata, il cui socio privato sarebbe stato individuato attraverso procedura ad evidenza pubblica;
- che a seguito della manifestazione, da parte della società Larivera S.p.A., della disponibilità ad essere coinvolta nel progetto, si procedeva all’individuazione diretta della medesima società quale partner industriale privato della Regione Molise, senza ricorrere ad una gara ad evidenza pubblica;
- che la deroga alla procedura concorrenziale veniva giustificata per la presenza di particolari motivi tecnici che avrebbero reso corretta, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria, l’individuazione diretta del partner privato e che, nel caso di specie, consistevano nella titolarità in capo alla società Larivera S.p.A dell’esclusiva su un’area demaniale di mq. 10.039,02 della banchina nord – est del porto di Termoli;
- che con sentenza n. 631/2006 il T.A.R. Molise, su ricorso della Aliscafi SNAV S.p.A., annullava la deliberazione della Giunta Regionale n. 927/2005;
- che, contestualmente, il giudice amministrativo annullava il decreto n. 88/2005 con cui il Presidente della Regione Molise, nella sua qualità di Commissario Straordinario, dava esecuzione alla predetta delibera così come tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, connessi e consequenziali, comprese le determinazioni assunte in conferenza di servizi e l’atto costitutivo della società LTM S.p.A.;
- che con sentenza n. 2994/2007 il Consiglio di Stato respingeva l’appello proposto dalla società Larivera S.p.A. e dalla Regione Molise avverso la sentenza del T.A.R. Molise n. 631/2006, mostrando di condividere gli assunti del primo giudice amministrativo laddove quest’ultimo non aveva ravvisato la sussistenza di motivi tecnici che potessero giustificare la deroga al confronto concorrenziale nella scelta del partner privato della Regione Molise;
- che la scelta di non ricorrere ad una procedura competitiva, tralasciando in questa sede ogni altra osservazione in termini di responsabilità per violazione di norme statali e comunitarie, ha comportato per la Regione Molise una perdita di vantaggi sul piano economico e funzionale ed un inutile aggravio di spesa poiché la società individuata non disponeva di una flotta attrezzata che consentisse lo svolgimento del servizio, essendo la suddetta società semplicemente “locataria” di un solo catamarano;
- che, al contrario, sarebbero state facilmente individuabili altre società specializzate nel trasporto marittimo, già titolari di una flotta che avrebbero potuto garantire l’attivazione del servizio senza la necessità di sostenere un così massiccio finanziamento pubblico per acquistare il mezzo di trasporto necessario;
- che l’istituzione del citato collegamento veloce è stato ricondotto (ai sensi del richiamato Decreto del Presidente della Regione Molise – Commissario Delegato n. 88/2005) nell’ambito del Programma pluriennale di interventi diretti a favorire la ripresa produttiva nel territorio della regione Molise colpito dagli eventi sismici dell’ottobre 2002 e da quelli alluvionali del gennaio 2003;

ESPONE

i fatti di cui sopra affinché, l’Ecc.ma Magistratura Contabile adita, possa valutare la configurabilità di un danno erariale derivante dal mancato rispetto della procedura concorrenziale, già accertata nel doppio grado del giudizio amministrativo, tenuto conto del fatto che l’intera operazione ha comportato un impiego di risorse regionali pari ad Euro 7.791.000,00

CHIEDE

altresì di essere informato dell’eventuale archiviazione della presente istanza e di ricevere ogni comunicazione al seguente indirizzo: Via IV Novembre, n. 97 - Campobasso, presso la sede del Consiglio Regionale del Molise.

Si allegano in copia:
1) Decreto del Presidente della Regione – Commissario Delegato n. 88/2005
2) Deliberazione Giuntale n. 927/2005
3) Deliberazione Giuntale n. 841/2004
4) OPCM n. 3268 del 12/03/2003
5) Sentenza T.A.R. Molise n. 631/2006
6) Sentenza Consiglio di Stato n. 2994/2007

Campobasso, 26/10/2007

Michele Petraroia

 


 


 

 

 



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