Cosa
si rinnova
I
componenti del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati.
Nelle regioni a statuto
ordinario:
-
8
Presidenti e Consigli provinciali (Asti, Varese, Massa Carrara,
Roma, Benevento, Foggia, Catanzaro, Vibo Valentia)
-
426
Sindaci e dei Consigli comunali (di cui 9 capoluoghi di provincia:
Brescia, Sondrio, Treviso, Vicenza, Massa, Pisa, Roma, Viterbo,
Pescara)
Nelle
regioni a statuto speciale:
-
i
presidenti e degli organi consiliari delle regioni Sicilia e Friuli
Venezia Giulia
-
in
Friuli Venezia Giulia si vota anche per le elezioni del presidente e
del consiglio di 1 provincia e dei sindaci e dei consigli di 8
comuni (di cui 1 capoluogo di provincia).
Quando
si vota
Le
operazioni di voto si svolgono:
-
domenica
13 aprile, dalle ore 8 alle ore 22
-
lunedì
14 aprile, dalle ore 7 alle ore 15
In caso
di turno di ballottaggio per l’elezione dei presidenti di provincia e
dei sindaci dei comuni, si voa:
-
domenica
27 aprile, sempre dalle ore 8 alle ore 22
-
lunedì
28 aprile 2008, dalle ore 7 alle ore 15
Il
corpo elettorale
CAMERA
E SENATO
Gli
elettori sul territorio nazionale (dati riferiti al 45° giorno
antecedente la data della votazione e suscettibili di lievi
modificazioni al termine della revisione straordinaria delle liste
elettorali attualmente in corso) sono:
-per la Camera dei deputati 47.295.978 (22.688.262 maschi e 24.607.716
femmine)
-per il Senato della Repubblica 43.257.208 (20.620.021 maschi e
22.637.187 femmine).
Eleggono 618 deputati e 309 senatori.
Le sezioni elettorali sono 61.225.
Gli elettori residenti all’estero che votano per la
circoscrizione estero (dati provvisori) sono:
-per la Camera dei deputati 2.812.400
-per il Senato della Repubblica 2.531.560.
Eleggono 12 deputati e 6 senatori.
Elezioni
provinciali
Le
elezioni nelle 8 province di regioni a statuto ordinario interessano
5.838.223 elettori (2.797.138 maschi e 3.041.085 femmine).
Le sezioni elettorali sono 6.758.
Elezioni
comunali
Sono
6.060.784 elettori (2.896.923 maschi e 3.163.861 femmine).
Le sezioni elettorali sono 6.990.
Considerando una sola volta gli enti interessati contemporaneamente a più
elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario, il numero
complessivo di elettori è di 9.099.766, di cui 4.371.308 maschi e
4.728.458 femmine.
Il numero complessivo di sezioni elettorali è di 10.624.
Per Friuli Venezia Giulia e Sicilia (al 30 giugno 2007) gli elettori
sono 5.697.172 (2.751.466 maschi e 2.945.706 femmine).
Le sezioni elettorali interessate sono 6.669.
La
tessera elettorale
Per
esercitare il diritto di voto, presso l'ufficio elettorale di
sezione nelle cui liste risulta iscritto, l'elettore dovrà
esibire, oltre a un documento di riconoscimento valido, la tessera
elettorale.
Chi avesse smarrito la propria tessera potrà chiederne
il duplicato agli uffici comunali che, a tal fine, saranno aperti da
martedì 8 a sabato 12 aprile, dalle ore 9 alle ore 19, e per tutta
la durata delle operazioni di voto di domenica 13 e lunedì 14
aprile.
Gli elettori sono invitati a voler verificare sin d’ora se siano in
possesso di tale documento e, in mancanza, a richiedere al più presto
il rilascio del duplicato, evitando di concentrare tali richieste nei
giorni di votazione.
I
colori delle schede elettorali
Scheda
rosa - elezione della Camera dei deputati
Scheda gialla - elezione del
Senato della Repubblica
Scheda verde - elezioni provinciali
Scheda azzurra - elezioni comunali
Come
si vota
Elezioni
della Camera e del Senato (scheda rosa e scheda gialla)
La legge
elettorale prevede, per l’elezione della Camera e del Senato, un
sistema proporzionale con premio di maggioranza e soglie di sbarramento.
Per l’elezione della Camera possono votare i maggiorenni aventi
diritto al voto, mentre per l’elezione del Senato possono votare
coloro che, alla data di domenica 13 aprile, hanno compiuto il
venticinquesimo anno di età.
Sia per l’elezione della Camera (scheda rosa) sia per l’elezione del
Senato (scheda gialla), l’elettore esprime il voto tracciando con la
matita copiativa un solo segno (esempio, una croce o una barra) nel
riquadro che contiene il contrassegno della lista prescelta. E’
vietato scrivere sulla scheda il nominativo dei candidati e qualsiasi
altra indicazione. E’ importante ricordare che, anche nel caso di
liste collegate in coalizione, il segno va sempre posto solo sul
contrassegno della lista che si vuole votare e non sull’intera
coalizione.
Nella regione Valle d’Aosta (per la Camera e per il Senato) e nella
regione Trentino-Alto Adige (per il solo Senato) l’elettore esprime il
voto tracciando con la matita un solo segno (esempio, una croce o una
barra) sul contrassegno del candidato prescelto o comunque nel
rettangolo che lo contiene.
Elezioni
provinciali (scheda verde)
L’elettore,
con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto:
- tracciando un solo segno sul rettangolo contenente il nominativo del
candidato alla carica di presidente della provincia. In tal modo, il
voto si intenderà attribuito solo al predetto candidato presidente;
- tracciando un solo segno o sul contrassegno relativo ad uno dei
candidati alla carica di consigliere provinciale o sul nominativo del
candidato medesimo. In tal modo, il voto si intenderà attribuito sia al
candidato consigliere che al candidato alla carica di presidente
collegato;
- tracciando un segno sia sul rettangolo contenente il nominativo del
candidato presidente, sia sul contrassegno relativo ad uno dei candidati
consiglieri collegati o sullo stesso nominativo del candidato
consigliere medesimo. In tal modo, il voto si intenderà parimenti
attribuito tanto al candidato alla carica di presidente che al candidato
consigliere facente parte del gruppo o di uno dei gruppi collegati.
Per le elezioni provinciali non è ammesso il “voto disgiunto”, cioè
il voto per un presidente della provincia di un gruppo o di un gruppo di
liste e per un candidato al consiglio provinciale di un altro gruppo o
gruppo di liste.
Elezioni
Comunali (scheda azzurra)
Nei
comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti di regioni a statuto
ordinario
L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto:
- tracciando un solo segno sul rettangolo contenente il nominativo del
candidato alla carica di sindaco. In tal modo, il voto si intenderà
attribuito solo al predetto candidato sindaco;
- tracciando un solo segno sul contrassegno di una delle liste di
candidati alla carica di consigliere comunale collegate a taluno dei
candidati alla carica di sindaco. In tal modo, il voto si intenderà
attribuito sia alla lista di candidati consiglieri che al candidato
sindaco collegato;
- tracciando un segno sia su uno dei contrassegni di lista che sul
nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista
votata. In tal modo, il voto si intenderà parimenti attribuito tanto al
candidato sindaco che alla lista ad esso collegata;
- tracciando un segno sul rettangolo contenente il nominativo del
candidato alla carica di sindaco ed un altro segno sul contrassegno di
una lista di candidati consiglieri non collegata al candidato sindaco
prescelto. In tal modo, il voto si intenderà attribuito sia al
candidato sindaco che alla predetta lista di candidati consiglieri (c.d.
voto disgiunto).
L’elettore potrà altresì manifestare un solo voto di preferenza per
un candidato alla carica di consigliere comunale, scrivendone il
nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e,
ove occorra, la data e il luogo di nascita) sull’apposita riga posta
alla destra del contrassegno della lista di appartenenza del candidato
consigliere medesimo. In tal modo, il voto si intenderà attribuito,
oltre che al singolo candidato a consigliere comunale e alla lista cui
il candidato stesso appartiene, anche al candidato alla carica di
sindaco collegato con la lista medesima, a meno che l’elettore non si
sia avvalso della facoltà di voto disgiunto, cioè della facoltà di
esprimere il voto per un candidato sindaco diverso da quello collegato
alla lista del candidato consigliere prescelto.
Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti di regioni a
statuto ordinario
L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto:
- tracciando un solo segno di voto sul nominativo di uno dei candidati
alla carica di sindaco;
- tracciando un solo segno di voto sul contrassegno di una delle liste
di candidati alla carica di consigliere;
- tracciando un segno di voto sia sul contrassegno di lista che sul
nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista
votata.
In tutti i predetti casi, il voto si intenderà attribuito sia in favore
del candidato alla carica di sindaco sia in favore della lista ad esso
collegata.
L’elettore potrà altresì manifestare un solo voto di preferenza per
un candidato alla carica di consigliere comunale, scrivendone il
nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e,
ove occorra, la data e il luogo di nascita) sull’apposita riga
stampata sotto il contrassegno della lista di appartenenza del candidato
consigliere medesimo. In tal modo, il voto si intenderà attribuito,
oltre che al singolo candidato a consigliere comunale, anche alla lista
cui il candidato stesso appartiene nonché al candidato alla carica di
sindaco collegato con la lista medesima.
Il
divieto di introdurre telefoni cellulari nelle cabine elettorali
Si
ricorda che per assicurare la segretezza dell’espressione del diritto
di voto è vietato introdurre
all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre
apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.
Il presidente dell’ufficio elettorale di sezione, all’atto della
presentazione del documento di identificazione e della tessera
elettorale da parte dell’elettore, inviterà l’elettore stesso a
depositare le apparecchiature indicate di cui è al momento in possesso.
Le apparecchiature depositate dall’elettore, prese in consegna dal
presidente dell’ufficio elettorale di sezione unitamente al documento
di identificazione e alla tessera elettorale, saranno restituite dopo
l’espressione del voto.
Chiunque violi tale divieto è passibile di denuncia alla competente
autorità giudiziaria con conseguenti sanzioni detentive e pecuniarie.
Le
operazioni di scrutinio
Lunedì
14 aprile, al termine delle operazioni di voto e di
riscontro dei votanti, iniziano le operazioni di spoglio delle
schede per l’elezione del Senato,
seguono quelle della Camera.
Martedì 15 aprile, a partire dalle ore 14, si svolgono
gli scrutini per le elezioni amministrative (regionali, provinciali e
comunali). Solo in Sicilia lo scrutinio per le elezioni regionali ha
inizio subito dopo il completamento delle operazioni di scrutinio delle
elezioni politiche.
Come
consultare i dati sull'affluenza alle urne e i risultati elettorali
Dal sito
del ministero dell’Interno www.interno.it si potrà
accedere in modo alternativo ai link:
www.politiche2008.interno.it
e www.amministrative2008.interno.it. |