Tariffe idriche, il Tar dà ragione ai Comuni: aumento annullato.
Accolto il ricorso dell’avvocato Di Pardo contro la delibera di Molise
Acque: violato il principio d’irretroattività degli atti
Hanno ragione i Comuni: Molise Acque non poteva disporre l’aumento
tariffario delle risorse idriche in via retroattiva per il periodo
2016-2019 (la decisione risale al 30 dicembre 2021). Di più, Molise
Acque non poteva disporre l’aumento in generale poiché non è sua la
competenza.
Il Tar Molise ha accolto il ricorso di 37 amministrazioni comunali
assistite dall’avvocato Salvatore Di Pardo e annullato la delibera
dell’ex Erim che avrebbe avuto come conseguenza un salasso per i
molisani.
La vicenda, intricata e complessa, si inquadra nel non facile percorso
di costruzione dell’ente di governo d’ambito, l’Egam, anch’esso chiamato
in causa ma non si è costituito in giudizio (oltre alla Regione che
invece ha chiesto e ottenuto di essere estromessa).
Con il provvedimento di Molise Acque, hanno lamentato i Comuni, gli
incrementi tariffari per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 sono stati
applicati «ora per allora» e i conguagli relativi alla differenza fra le
nuove tariffe rispetto a quelle a suo tempo pagate sono «stati
immediatamente richiesti». Evidente che i residenti, quali utenti finali
del servizio idrico, sarebbero stati chiamati dagli enti locali a
sostenere gli aumenti.
«La delibera impugnata (…) ha violato il principio di irretroattività
dell’azione amministrativa, postulato del principio di legalità valevole
anche per gli atti amministrativi», evidenzia il Tribunale
amministrativo spiegando la fondatezza del primo motivo di ricorso. La
stessa azienda speciale regionale era «già ex ante consapevole» che la
retroattività della delibera costituiva un «aspetto di possibile
illegittimità». Il professionista a cui era stato commissionato un
parere pro veritate, infatti, affrontò «in termini assai problematici la
questione della prevedibile tenuta in giudizio, sul punto, dei
provvedimenti impugnati, facendo espresso riferimento al loro possibile
contrasto con il (…) principio di irretroattività degli atti
amministrativi».
Inoltre, in base al procedimento previsto dalle norme in vigore,
«l’adozione della proposta di adeguamento tariffario in vista
dell’approvazione dell’Arera – aggiunge la sentenza di cui è estensore
il magistrato Massimo Scalise – rientrava indefettibilmente nelle
competenze dell’Egam, nelle vesti di ente di governo dell’ambito, e non
già della Molise Acque, gestore del servizio idrico integrato».
Il verdetto è stato pronunciato su tre ricorsi, riuniti dal collegio, e
proposti da Trivento, Roccavivara, Civitacampomarano, Salcito,
Pietracupa, Forlì del Sannio, Casalciprano, Fossalto, Palata, Limosano,
Macchiagodena, Ururi, Vinchiaturo, Colletorto, Cercepiccola, Montorio
nei Frentani, San Giuliano del Sannio, Campochiaro, Santa Croce di
Magliano, Montelongo, Casacalenda, Ripabottoni, San Giuliano di
Puglia, Mafalda, Bonefro, Molise, Montenero di Bisaccia, Rotello,
Castelmauro, Castellino del Biferno, Acquaviva Collecroce, Riccia,
Castropignano, Guardialfiera, Larino e Montefalcone del Sannio e
Castelbottaccio. |