ecco
stralcio del testo del reclamo
La
società U.S. Turris Santa Croce (matricola F.I.G.C. 053510)
con sede in Via Dante snc a Santa Croce di Magliano (CB) in
persona del presidente pro tempore sig. Michele ROSATI
propone
Reclamo
avverso
l'esito della gara GUARDIALFIERA CALCIO- TURRIS (terminata
0-0) giocata il 16/09/2007 sul Campo Comunale di
Guardialfiera, valevole per il Campionato di Promozione
Regionale 2007/2008 - 2ª Giornata
per
i seguenti motivi
nella
distinta della gara in oggetto, nella formazione del
Guardialfiera Calcio, compare con il numero 13 il calciatore
GRECO Marco ( ...omissis... ) che poi ha regolarmente
partecipato alla partita, subentrando al 35° minuto del
secondo tempo al numero 8 della formazione locale D'Arienzo
Nicola.
Il
calciatore GRECO Marco (gia tesserato con il Guardialfiera
Calcio) é stato squalificato per una gara effettiva per
recidività in ammonizione (II infrazione) con C.U. n.
124 del 28 Giugno 2007 della F.I.G.C. - L.N.D. C.R. Molise,
Stagione Sportiva 2006/2007 - pagina 2253, a seguito
della gara Guardialfiera Calcio - Sampietrese, valevole per
il CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA - GIRONE DI
QUALIFICAZIONE TRA LE SECONDE CLASSIFICATE (disputata il
24/06/2007).
Il
calciatore in questione, come da atti da Voi consultabili,
avendo poi regolarmente preso parte alla gara Vastogirardi -
Guardialfiera Calcio del 09/09/2007, valida per la Prima
Giornata del Campionato di Promozione 2007/2008, prima della
partita con la Turris Santa Croce era da considerarsi ancora
in posizione irregolare con il residuo della squalifica
inflittagli.
Per
quanto sopra esposto, ai sensi del Codice di Giustizia
Sportiva di cui:
TITOLO
II - SANZIONI
Art.
17 - Sanzioni inerenti alla disputa delle gare
5. La punizione sportiva della perdita della gara è
inflitta, nel procedimento di cui all'art. 29, commi 7 e 8,
alla società che:
a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che
comunque non abbiano titolo per prendervi parte; […] La
posizione irregolare dei calciatori di riserva, in
violazione delle disposizioni contenute nelle NOIF,
determina l'applicazione della sanzione della perdita della
gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente
utilizzati nella gara stessa
Art.
19 - Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle
società
11.1 Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) del
comma 1, inflitte dagli Organi della giustizia sportiva in
relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni
organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle
rispettive competizioni. […]
13. Per le sole gare di play-off e play-out della LND:
b) […] Le sanzioni di squalifica che non possono essere
scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e
play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo,
nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste
dall'art. 49, lett. c), LND, quinto capoverso, delle NOIF o,
nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi
dell'art. 22, comma 6.
Art.
22 Esecuzione delle sanzioni 3. […]
la squalifica non si considera scontata qualora il
calciatore squalificato sia inserito nella distinta di gara
e non venga impiegato in campo. […]
6. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto
o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state
irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo,
nella stagione o nelle stagioni successive. […]
TITOLO
VI - LA DISCIPLINA SPORTIVA IN AMBITO REGIONALE DELLA LND E
DEL SETTORE PER L'ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA
Art.
46 Norme procedurali
3. I reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano
preso parte ad una gara, anche con l'utilizzazione quali
assistenti di parte, sono proposti alla Commissione
disciplinare territoriale nel termine di sette giorni dallo
svolgimento della gara stessa. […]
chiede
l'ammissibilità
e l'accoglimento del reclamo in oggetto;
e
che alla società GUARDIALFIERA CALCIO venga inflitta la
punizione sportiva della perdita della gara in esame e,
conseguentemente, l'aggiudicazione della stessa a proprio
favore per la posizione irregolare del calciatore GRECO
Marco.
[...] |