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¦   LE NEWS DELLA TURRIS 2007-2008   ¦

¦ giovedì 04 ottobre 2007 ¦

 

Commissione Disciplinare: Guardialfiera - Turris 0-3

Marco Greco era squalificato, pertanto non avrebbe dovuto giocare contro la Turris. Dopo il ricorso presentato dalla società di Santa Croce di Magliano, al Guardialfiera viene assegnata la sconfitta a tavolino per il match terminato in parità lo scorso 16 settembre (0-0).

La nuova classifica:
- Vastogirardi 10
- Oratoriana, Miletto, Cliternina, Sampietrese, Santeliana 9
- Santangiolese 7
- Turris 6
- Pro Cercemaggiore 5
- Ss Campobasso, San Giacomo 4
- Aurora Ururi, Roccasicura 3
- Volturino 2
- Guardialfiera, Cliternina 1.

 

di seguito il testo della Commissione Disciplinare tratto dal COMUNICATO UFFICIALE N. 21 DEL 4 OTTOBRE 2007 della F.I.G.C.–L.N.D.-C.R. MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 - 

5.2.2. U.S. TURRIS SANTA CROCE – AVVERSO POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE
(GARA GUALDIALFIERA CALCIO - TURRIS DEL 16.09.2007 – CAMPIONATO PROMOZIONE – 2^ ANDATA)

La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo presentato dalla società Turris Santa Croce nei termini stabiliti dal C.G.S. ed accertata la posizione del calciatore Greco Marco, osserva quanto segue.
La società Guardialfiera Calcio non ha inviato osservazioni al reclamo suddetto.
Il calciatore Greco Marco nella partita del 16 settembre 2007 era in posizione irregolare per non aver scontato la squalifica inflittagli dal G.S. con il C.U. n. 124 del 28 giugno 2007.
Dopo tale data la società Guardialfiera Calcio non ha giocato nel campionato 2006-2007 nessuna partita ufficiale, pertanto la squalifica doveva essere scontata nella prima partita di campionato dell’annata calcistica 2007-2008, cosa che, invece, non è avvenuta perché il Greco Marco risulta aver partecipato alla gara Vastogirardi – Guardialfiera Calcio del 9 settembre 2007 (1^ giornata del campionato di promozione 2007/2008). P.Q.M.

DELIBERA

di sanzionare la società Guardialfiera Calcio con la perdita della gara giocata il 16 settembre 2007 contro la società U.S. Turris Santa Croce per 0 a 3.

Manda alla Segreteria del C.R. Molise per la conseguente variazione della classifica.

Nulla per la tassa non versata.

 

 

 

ecco stralcio del testo del reclamo

La società U.S. Turris Santa Croce (matricola F.I.G.C. 053510) con sede in Via Dante snc a Santa Croce di Magliano (CB) in persona del presidente pro tempore sig. Michele ROSATI propone

Reclamo

avverso l'esito della gara GUARDIALFIERA CALCIO- TURRIS (terminata 0-0) giocata il 16/09/2007 sul Campo Comunale di Guardialfiera, valevole per il Campionato di Promozione Regionale 2007/2008 - 2ª Giornata

per i seguenti motivi

nella distinta della gara in oggetto, nella formazione del Guardialfiera Calcio, compare con il numero 13 il calciatore GRECO Marco ( ...omissis... ) che poi ha regolarmente partecipato alla partita, subentrando al 35° minuto del secondo tempo al numero 8 della formazione locale D'Arienzo Nicola.

Il calciatore GRECO Marco (gia tesserato con il Guardialfiera Calcio) é stato squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione (II infrazione) con C.U. n. 124 del 28 Giugno 2007 della F.I.G.C. - L.N.D. C.R. Molise, Stagione Sportiva 2006/2007 - pagina 2253, a seguito della gara Guardialfiera Calcio - Sampietrese, valevole per il CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA - GIRONE DI QUALIFICAZIONE TRA LE SECONDE CLASSIFICATE (disputata il 24/06/2007).

Il calciatore in questione, come da atti da Voi consultabili, avendo poi regolarmente preso parte alla gara Vastogirardi - Guardialfiera Calcio del 09/09/2007, valida per la Prima Giornata del Campionato di Promozione 2007/2008, prima della partita con la Turris Santa Croce era da considerarsi ancora in posizione irregolare con il residuo della squalifica inflittagli.

Per quanto sopra esposto, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva di cui:

TITOLO II - SANZIONI

Art. 17 - Sanzioni inerenti alla disputa delle gare
5. La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta, nel procedimento di cui all'art. 29, commi 7 e 8, alla società che:
a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte; […] La posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle NOIF, determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa

Art. 19 - Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società
11.1 Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1, inflitte dagli Organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. […]
13. Per le sole gare di play-off e play-out della LND:
b) […] Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lett. c), LND, quinto capoverso, delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 6.

Art. 22 Esecuzione delle sanzioni 3. […]
la squalifica non si considera scontata qualora il calciatore squalificato sia inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo. […]
6. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. […]

TITOLO VI - LA DISCIPLINA SPORTIVA IN AMBITO REGIONALE DELLA LND E DEL SETTORE PER L'ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA

Art. 46 Norme procedurali
3. I reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, anche con l'utilizzazione quali assistenti di parte, sono proposti alla Commissione disciplinare territoriale nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa. […]

chiede

l'ammissibilità e l'accoglimento del reclamo in oggetto;

e che alla società GUARDIALFIERA CALCIO venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in esame e, conseguentemente, l'aggiudicazione della stessa a proprio favore per la posizione irregolare del calciatore GRECO Marco.

[...]

 

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